Il Collegio dei Probiviri è l’organo al quale lo Statuto affida specifiche funzioni in materia di interpretazione e applicazione delle norme statutarie e di composizione delle controversie previste.
È composto da tre Probiviri nominati dall’Assemblea Generale e rimane in carica per tre anni.
L’appartenenza al Collegio non è compatibile con qualsiasi altra carica nell’ambito dell’Unione e l’incarico è completamente gratuito.
Al Collegio possono essere sottoposte le questioni riguardanti l’interpretazione e l’applicazione dello Statuto che non siano riservate ad altri organi dell’Unione.
Il Collegio può inoltre occuparsi dei casi di dissenso e contrasto, di qualsiasi specie, che dovessero insorgere tra le Organizzazioni aderenti all’Unione.
Lo Statuto gli attribuisce anche competenze specifiche nell’ambito dei procedimenti associativi. Ad esempio, contro la deliberazione del Consiglio Direttivo relativa alla perdita della qualità di socio è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla notifica della deliberazione.
Il Collegio rappresenta quindi, nell’ambito delle competenze attribuitegli dallo Statuto, un punto di riferimento per le questioni interpretative e per la gestione dei casi di dissenso e contrasto tra le organizzazioni aderenti.
La sua funzione è assicurare un riferimento statutario per le controversie e le questioni che rientrano nelle competenze ad esso attribuite.